Sez. U, Sentenza n. 44273 del 27/10/2004 Cc. (dep. 12/11/2004) Rv. 229110 - 01
SPORT | Provvedimenti contro la violenza occasionata da manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione di tali manifestazioni - Convalida da parte del giudice - Oggetto del relativo giudizio.
SPORT
In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 20/08/2001 num. 336 CORTE COST., Legge 19/10/2001 num. 377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)