Sez. L, Sentenza n. 2360 del 17/02/2003 (Rv. 560540 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Dipendenti in esodo anticipato - Impossibilità di fruire dell'intero periodo di ferie maturate - Esonero del datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva - Esclusione - Fattispecie concernente l'interpretazione dell'art. 52, comma nono, del ccnl di settore.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi della motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 52, comma nono, del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, in virtù del quale, in caso di risoluzione del rapporto, il dipendente ha diritto al periodo completo annuale di ferie, sempreché le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione, ha ritenuto che questa clausola non esclude il diritto all'indennità sostitutiva commisurata all'intero periodo di ferie per quelle non fruite per ragioni indipendenti dalla volontà del dipendente, anche in riferimento alle cc.dd. "ferie aggiuntive" previste dal ccnl).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 07/06/1990 num. 141 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)