diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10154 del 25/07/2001 (Rv. 548472 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Omessa indicazione degli elementi di cui all'art. 414 cod. proc. civ. in modo formale - Sufficienza ai fini della dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo - Esclusione - Impossibilità di individuazione dei suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto - Necessità - Accertamento relativo - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa ad un ricorso avente ad oggetto spettanze retributive.
Stato
decisa il 2001-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548472-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto e della documentazione allegata; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in un giudizio avente ad oggetto spettanze retributive, aveva ritenuto che il ricorso introduttivo non consentiva di individuare gli estremi della domanda sul rilievo che in esso non veniva indicato quale fosse in concreto il tipo di rapporto di dipendenza dedotto e non venivano precisate le relative modalità operative; la S.C. ha precisato che il ricorso introduttivo, contenendo l'indicazione in cifra di vari crediti retributivi riferiti tutti a titoli tipici ed esclusivi di un rapporto di lavoro subordinato, era da considerare conforme all'art. 414 cod. proc. civ., in quanto le suddette indicazioni dovevano considerarsi sufficienti a configurare il "petitum" e il "thema decidendum", mentre le carenze rilevate dal giudice del merito riguardavano elementi che l'attore aveva l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)