Sez. L, Sentenza n. 2572 del 07/03/2000 (Rv. 534653 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Omessa indicazione degli elementi ex art. 414 cod. proc. civ. in modo formale - Irrilevanza - Limiti - Accertamento anche d'ufficio e in grado d'appello - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile, anche d'ufficio e in grado di appello, con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, pronunziata in grado di appello, che aveva dichiarato d'ufficio la nullità del ricorso introduttivo che, pur esplicitamente inteso al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria, non aveva specificato, in sede di conclusioni, se tale riconoscimento dovesse ricollegarsi al regime ordinario ex R.D.L. n. 1827 del 1935 ovvero a quello dell'indennità a requisiti ridotti ex D.L. n. 86 del 1988).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)