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Sez. 1, Sentenza n. 6129 del 14/07/1987 (Rv. 454456 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454456-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

Nell'ipotesi di sospensione del processo per avvenuta devoluzione alla Corte costituzionale della decisione di questione di legittimità costituzionale, il termine per la riassunzione del processo decorre dalla comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria del processo sospeso, mediante apposito biglietto, della sentenza o dell'ordinanza della Corte costituzionale ad essa comunicata ai sensi dell'art. 29 legge 11 marzo 1953 n. 87. (Conf 6653/84, mass n 438191, V Corte cost. 139/67; V Corte cost. 34/70).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)