Sez. L, Sentenza n. 2590 del 02/02/2009 (Rv. 606902 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Disconoscimento della conformità all'originale - Conseguenze - Onere di provarne la conformità - Applicazione del principio in tema di procura alle liti nel rito del lavoro.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il disconoscimento della conformità all'originale non esclude il valore della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità all'originale. Ne consegue che, anche nel rito del lavoro, l'eventuale produzione in giudizio di copia fotostatica non autenticata della procura -generale o speciale, conferita per atto pubblico o scrittura privata- non determina automaticamente la nullità o l'inesistenza dell'atto introduttivo per difetto di "jus postulandi", ancorché sia stata disconosciuta dall'altra parte la conformità della copia all'originale, ma impone al giudice di accertare tale conformità attraverso la produzione dell'originale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)