Sez. 2, Sentenza n. 1305 del 04/07/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162591 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - DIFFERENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - DIFFERENZA.*
La differenza tra il reato di estorsione e quello di truffa risiede nel mezzo usato per raggiungere l'indebito (la violenza o la minaccia nell'estorsione, il raggiro nella truffa) e il criterio distintivo tra i due mezzi deve ricercarsi nel modo in cui il timore del danno è determinato. Sussiste pertanto estorsione allorché il colpevole incute, direttamente o indirettamente, timore di un danno certo, proveniente da lui o da persona a lui legata da qualsiasi rapporto, in caso di rifiuto, cosicché l'adesione della vittima è frutto di una Determinazione di volontà coartata. (Conf mass n 160251; (Conf mass n 159485; (Conf mass n 159405).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)