Sez. 2, Sentenza n. 5392 del 06/12/1982 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159405 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA PER INCUSSO TIMORE - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA PER INCUSSO TIMORE - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Il criterio distintivo tra i due reati di truffa commessa ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e di estorsione, va individuato nel diverso atteggiamento psicologico dei soggetti passivi nel sottomettersi all'ingiusto danno. Infatti, nel delitto di truffa aggravata il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente dallo stesso agente, di tal che l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina perché tratto in errore dalla prospettazione di un pericolo solo immaginario. Nel delitto di estorsione, invece, il danno è prospettato come certo e ad opera dell'agente o di altri allo stesso collegati, per cui l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il profitto preteso o di subire il male minacciato. (Conf mass n 151706; (Conf mass n 150318; (Conf mass n 150492, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)