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Sez. 2, Sentenza n. 5564 del 13/01/1983 Ud. (dep. 11/06/1983) Rv. 159485 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1983-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159485-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE.*

Nel delitto di estorsione il mezzo usato dall'agente è la minaccia con la quale egli prospetta un danno certo, proveniente da lui stesso o da altri a lui collegati, così coartando la volontà della vittima e ponendo questa nell'alternativa di adempiere all'indebito richiesto o di subire un danno maggiore. Nella truffa per incusso timore, invece, il danno è prospettato solo in termini di eventualità obbiettiva e giammai derivante in modo diretto o indiretto dallo agente, di guisa che l'adesione della vittima è il frutto di un inganno e non di una Determinazione per volontà coartata. (Conf mass n 151706; (Conf mass n 150492; (Conf mass n 150318).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)