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Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 07/12/2004 (Rv. 580878 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Potere discrezionale - Mancato rilievo - Sindacabilità nei gradi successivi - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580878-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE

L'art. 182 cod. proc. civ. secondo cui "il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi" e secondo cui lo stesso giudice istruttore "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione" può assegnare alle parti un termine per la costituzione, prevede una facoltà discrezionale, salvo che nell'ipotesi di omesso deposito della procura generale "ad lites" semplicemente enunciata e richiamata nell'atto introduttivo del giudizio e non depositata. Ne consegue che il mancato esercizio del potere di assegnazione del termine, ancorchè non giustificato da alcuna motivazione, non è sindacabile nei successivi gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)