Sez. 3, Sentenza n. 1711 del 16/02/2000 (Rv. 533914 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Potere discrezionale - Mancato rilievo - Sindacabilità nei gradi successivi - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE
L'art. 182 cod. proc. civ. secondo cui "il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi" e secondo cui lo stesso giudice istruttore "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione" può assegnare alle parti un termine per la costituzione prevede una facoltà discrezionale, salvo che nell'ipotesi di omesso deposito della procura generale "ad lites" semplicemente enunciata e richiamata nell'atto introduttivo del giudizio e non depositata. Consegue che il mancato esercizio del potere di assegnazione del termine, ancorché non giustificato da alcuna motivazione, non è sindacabile nei successivi gradi del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)