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Sez. U, Sentenza n. 303 del 20/01/1989 (Rv. 461465 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO TRA LE UNITÀ SANITARIE LOCALI E I MEDICI CONVENZIONATI - PARASUBORDINAZIONE - CONTROVERSIA - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1989-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461465-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO TRA LE UNITÀ SANITARIE LOCALI E I MEDICI CONVENZIONATI - PARASUBORDINAZIONE - CONTROVERSIA - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Il rapporto fra i medici cosiddetti convenzionati esterni e le regioni o le unità sanitarie locali, nella disciplina fissata dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) e dagli accordi collettivi nazionali ai sensi dell'art. 48 di tale legge, esula (come l'analogo rapporto precedente fra i predetti medici e gli enti mutualistici) dall'ambito del pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e configura un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con connotati di collaborazione continuativa e coordinata (art. 409, n. 3 cod. proc. civ.), con la conseguenza che le controversie ad esso inerenti spettano alla cognizione del giudice ordinario; questa giurisdizione non resta esclusa, in favore di quella di legittimità del giudice amministrativo, per il caso in cui la domanda del professionista, denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal suddetto rapporto, l'illegittimità di Atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione (nella specie, provvedimento dell'U.S.l. comportante la retrocessione di ciascun ricorrente dalla posizione di titolare a quella di sostituto nel servizio di guardia medica), tenuto conto della inidoneità di detti Atti e provvedimenti a degradare le posizioni di diritto soggettivo costituite con il menzionato rapporto privatistico e della loro conseguente sindacabilità da parte del giudice ordinario, sia pure in via incidentale ed al limitato fine dell'eventuale disapplicazione. (Conf 4680/86, mass n 447403; (Conf 4960/85, mass n 442232).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)