Sez. L, Sentenza n. 2399 del 13/04/1984 (Rv. 434437 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 LEGGE N. 300 DEL 1970 (SENTENZA N. 204 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE) - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONSEGUENZE ED EFFETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 LEGGE N. 300 DEL 1970 (SENTENZA N. 204 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE) - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONSEGUENZE ED EFFETTO.*
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (sentenza n. 204 del 1983 della Corte costituzionale), nella parte in cui non estende al licenziamento disciplinare le garanzie procedimentali previste per sanzioni di minore entità, non opera in relazione a situazioni giuridiche ormai esaurite ed intangibili per effetto di giudicato e, conseguentemente, atteso che le sentenze di Cassazione precludono ogni successivo esame non solo delle questioni espressamente sottoposte alla Corte dalle parti, ma anche di quelle che le parti stesse avrebbero potuto o dovuto proporre, il profilo dell'illegittimità del recesso, giudizialmente impugnato, eventualmente ricollegabile al nuovo significato assunto dal citato art. 7 a seguito della dichiarazione suddetta, non può più essere utilmente dedotta dal lavoratore qualora la originaria impugnazione del recesso stesso sia avvenuta per ragioni non attinenti alla ritualità della contestazione degli addebiti ed alla garanzia del diritto di difesa ed entro tali limiti sia rimasta circoscritta fino alla conclusione del giudizio di Cassazione, cui consegue il menzionato effetto preclusivo. (V 6356/83, mass n 431082; (V 4443/83, mass n 429330; (V 1480/82, mass n 419299).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)