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Sez. L, Sentenza n. 6356 del 27/10/1983 (Rv. 431082 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - DISAPPLICAZIONE DEI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970, NELLA INTERPRETAZIONE DI CUI A DETTA SENTENZA - NECESSITÀ - ESTENSIONE AI RAPPORTI PREGRESSI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431082-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - DISAPPLICAZIONE DEI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970, NELLA INTERPRETAZIONE DI CUI A DETTA SENTENZA - NECESSITÀ - ESTENSIONE AI RAPPORTI PREGRESSI - LIMITI.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, la quale ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari per i quali dette Disposizioni non siano espressamente richiamate dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, le forme procedimentali previste dall'art. 7 che garantiscono la difesa dell'incolpato, compresa l'osservanza del termine dilatorio di cinque giorni dalla contestazione, debbono in ogni caso applicarsi al licenziamento disciplinare, qualunque sia, al riguardo, la previsione della contrattazione collettiva. La dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle suindicate norme (nella interpretazione sopra precisata) ne comporta la disapplicazione anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, non potendo esse essere più assunte come regole di decisione neppure in ordine a rapporti pregressi, salvo che si tratti di situazioni sostanziali ormai già consolidate. (V 4443/83, mass n 429330; (V 3130/83, mass n 428043; (V 1228/83, mass n 426016; (V 1781/81, mass n 412466).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)