Sez. 2, Sentenza n. 4844 del 04/08/1988 (Rv. 459663 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI GIUDIZI CONNESSI - ORDINANZA RELATIVA - NOTIFICA AL CONTUMACE IN UNO DEI GIUDIZI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI GIUDIZI CONNESSI - ORDINANZA RELATIVA - NOTIFICA AL CONTUMACE IN UNO DEI GIUDIZI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Disposta la riunione di due giudizi connessi, al convenuto contumace in uno di essi non deve essere notificata l'ordinanza che dispone la riunione - ove non ne derivi mutamento della domanda nei suoi confronti - non rientrando tra gli Atti per i quali l'art. 292 cod. proc. civ. tassativamente impone l'Onere della notifica o della comunicazione al contumace, né la consulenza tecnica espletata in uno dei giudizi riuniti, inopponibile a quel convenuto rimasto contumace nell'altro giudizio. (V 249/72, mass n 356062; (V 2467/68, mass n 334897; (V 2467/68, mass n 334896).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)