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Sez. L, Sentenza n. 6184 del 15/11/1988 (Rv. 460550 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE - DECISIONE DI PRIMO GRADO IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - ESCLUSIONE - APPELLO PER EFFETTO DEL RINVIO EX ART. 35 LEGGE CIT. - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460550-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE - DECISIONE DI PRIMO GRADO IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - ESCLUSIONE - APPELLO PER EFFETTO DEL RINVIO EX ART. 35 LEGGE CIT. - ESPERIBILITÀ.*

In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (che ha apportato modifiche al sistema penale), il principio generale dell'art. 23, ultimo comma, della citata legge, che stabilisce l'inappellabilità e la ricorribilità per Cassazione delle sentenze del pretore rese sull'opposizione all'ordinanza- ingiunzione, in Mancanza di espresso richiamo non trova applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi, per le quali l'articolo 35, quarto comma, della stessa legge prescrive che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione debba svolgersi innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, con applicazione delle norme di cui agli artt. 442 e seg. Cod. proc. civ.; infatti, dal rinvio operato dall'art. 35 cit. Alle Disposizioni sulle controversie individuali di lavoro - che prevedono l'appellabilità (salvo il limite di valore di l. 50.000) delle sentenze di primo grado - consegue che le sentenze del pretore conclusive dei giudizi di cui al citato quarto comma dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981 sono impugnabili (oltre il limite di valore predetto) con l'appello ex art. 433 cod. proc. civ. e non con ricorso per Cassazione. (Conf 4348/88, mass n 459340).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)