Sez. L, Sentenza n. 1225 del 13/02/1985 (Rv. 439340 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI SERVIZIO DISCONTINUO - NATURA - EROGAZIONE IN FORZA DI UNA CLAUSOLA INDIVIDUALE DI MAGGIOR FAVORE - EFFETTI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI SERVIZIO DISCONTINUO - NATURA - EROGAZIONE IN FORZA DI UNA CLAUSOLA INDIVIDUALE DI MAGGIOR FAVORE - EFFETTI.*
L'indennità di servizio discontinuo - già prevista, in relazione alla maggiore onerosità delle speciali mansioni esercitate, dai contratti nazionali delle maggiori imprese elettriche nazionali prima dell'istituzione dell'e.N.E.L. e da questo mantenuta e corrisposta nonostante i vari passaggi di categoria e la successione dei nuovi contratti collettivi - costituisce un compenso (distinto da quello per il lavoro straordinario) che, in quanto erogato in forza di una clausola individuale di maggior favore, è, in costanza delle mansioni che ne hanno determinato l'attribuzione, insuscettibile di modifica o di soppressione per atto unilaterale del datore di lavoro ed è cumulabile, a norma del secondo comma dell'art. 2077 cod. civ., anche con il trattamento globale più favorevole previsto dalla successiva contrattazione collettiva; né sull'efficacia di un tale patto individuale di maggior favore può spiegare influenza una prassi aziendale contraria che non discenda da una Determinazione di analogo contenuto, riconducibile, anche attraverso fatti concludenti, alla volontà, sia pure tacita, di entrambi i soggetti del rapporto. (Conf 6659/83, mass n 431383; (Conf 4402/82, mass n 422390).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)