Sez. 1, Sentenza n. 4485 del 21/09/1995 Cc. (dep. 26/10/1995) Rv. 202802 - 01
Impugnazioni - In genere | Provvedimento "de plano" del giudice dell'esecuzione in tema di amnistia e indulto - Ricorso per Cassazione - Conversione in opposizione - Ammissibilità.
Impugnazioni - In genere
Qualora sia stato erroneamente proposto ricorso per Cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di applicazione dell'amnistia o dell'indulto, il ricorso medesimo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessi allo stesso giudice dell'esecuzione per il corso ulteriore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)