Sez. L, Sentenza n. 15598 del 11/08/2004 (Rv. 575385 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Inesatta indicazione del nome del convenuto nella parte dell'atto - Inammissibilità del ricorso - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione è inammissibile, per carenza del requisito dell'indicazione delle parti, richiesto dall'art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., ove l'individuazione del soggetto legittimato in quanto parte del precedente grado del giudizio risulti assolutamente equivoca, e in particolare qualora con la persona giuridica inizialmente convenuta e parte del giudizio d'appello, il ricorso sia formalmente diretto anche ad altri soggetti (solo ai quali l'atto sia stato effettivamente notificato) e dal ricorso (od aliunde) non sia deducibile l'identificazione di costoro con la predetta persona giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)