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Sez. 1, Sentenza n. 5275 del 13/10/1982 (Rv. 423089 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTIVO - ALLA PARTE DIRETTAMENTE E PERSONALMENTE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423089-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTIVO - ALLA PARTE DIRETTAMENTE E PERSONALMENTE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*

A seguito di declaratoria d'incompetenza del giudice originariamente adito, l'atto di tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente (art. 50 cod. proc. civ.) deve essere notificato, a norma degli artt. 170 cod. proc. civ. e 125 disp. Att. Cod. proc. civ., al procuratore costituito, e, pertanto, ove notificato alla parte personalmente, è inidoneo alla valida instaurazione del rapporto processuale nella fase di riassunzione, salvo che il destinatario della notificazione medesima si costituisca anche in tale fase. (Conf 241/81, mass n 410651; (Conf 83/75, mass n 373236).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)