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Sez. L - , Ordinanza n. 27503 del 28/10/2019 (Rv. 655585 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Benefici contributivi di cui all'art. 5 della l. n. 608 del 1996 - Presupposti - Applicazione di un contratto collettivo diverso da quello della categoria di inquadramento dell'impresa a fini previdenziali o assistenziali - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655585-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Il riconoscimento dei benefici contributivi di cui all'art. 5 della l. n. 608 del 1996 presuppone l'applicazione da parte dell'impresa, ai propri dipendenti, dei contratti collettivi nazionali vigenti per il settore di appartenenza e corrispondente all'attività concretamente svolta dall'azienda, ovvero del contratto collettivo previsto per un diverso settore in concreto applicato, se più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello che sarebbe applicabile in base all'inquadramento dell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nel rigettare l'opposizione proposta da un'azienda tessile avverso la cartella esattoriale emessa a seguito del disconoscimento delle condizioni per il riallineamento contributivo di cui all'art. 5 della l. n. 608 del 1996, aveva omesso di accertare quale, tra i diversi contratti collettivi afferenti al settore, fosse applicabile al caso di specie, limitandosi ad un generico riferimento al contratto collettivo "per l'attività tessile").

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 art. 5, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)