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Sez. L, Sentenza n. 18940 del 21/09/2004 (Rv. 577280 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Diritto dei datori di lavoro - Condizione - Osservanza della disciplina collettiva - Impresa artigiana priva di contratto collettivo - Onere di applicare il contratto collettivo del settore industriale corrispondente.
Stato
decisa il 2004-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577280-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

L'imprenditore che intenda usufruire del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali ha l'onere di corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di settore di carattere nazionale, ovvero, se si tratti - come nel caso di specie - di impresa artigiana priva di una contrattazione collettiva di settore, una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale corrispondente al settore industriale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 39, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)