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Sez. L, Sentenza n. 12345 del 05/11/1999 (Rv. 530935 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Classificazione delle imprese ai suddetti fini - Applicazione della contrattazione collettiva corrispondente all'attività considerata a tali fini - Obbligatorietà per il datore di lavoro - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530935-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

La classificazione delle imprese ai fini previdenziali e assistenziali (nonché ai fini del godimento di incentivi, della fiscalizzazione degli oneri sociali o dell'ammissione alla cassa integrazione guadagni) deve avvenire, atteso il rilievo pubblicistico delle previsioni in materia, alla stregua di criteri oggettivi e predeterminati che non lascino spazio a scelte discrezionali o a processi di "autodeterminazione normativa", mentre, in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, è consentito alle parti sociali - sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti al lavoratore dall'art. 36 Cost. - scegliere la contrattazione collettiva destinata a meglio regolare il rapporto, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cod. proc. civ. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune; ne consegue che l'inquadramento ai fini previdenziali o assistenziali non è vincolante per il datore di lavoro nel senso di imporgli l'applicazione di una contrattazione collettiva corrispondente alla stessa attività considerata ai suddetti fini, non rilevando in senso contrario che il riconoscimento di alcuni benefici (quali la fiscalizzazione degli oneri sociali) possa essere subordinato all'applicazione dei contratti collettivi vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa, atteso il rilievo pubblicistico delle suddette agevolazioni e le finalità che con esse il legislatore ha inteso perseguire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Legge 09/03/1988 num. 89 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)