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Sez. L, Sentenza n. 16191 del 27/12/2000 (Rv. 542901 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex legge n. 389 del 1989 - Condizioni - Pagamento di retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi (o da accordi collettivi e contratti individuali migliorativi) ovvero da accordi di riallineamento al C.C.N.L. - Necessità - Retribuzioni conformi a contratto provinciale ma inferiori ai livelli retributivi del C.C.N.L. - Insufficienza.
Stato
decisa il 2000-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542901-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

La riduzione contributiva prevista per le imprese indicate dall'art. 6 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389, è subordinata, ai sensi del nono comma, alla condizione che dette imprese corrispondano ai lavoratori le retribuzioni indicate dall'art. 1 dello stesso D.L.; pertanto, alla stregua di quanto disposto da tale ultimo articolo (secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo), il diritto agli sgravi contributivi in favore delle imprese è condizionato all'osservanza del contratto collettivo nazionale e (ove migliorativo) del contratto provinciale, non essendo invece sufficiente l'osservanza di quest'ultimo ove i livelli retributivi siano inferiori a quelli previsti dal contratto nazionale. Ciò è confermato, altresì, dalla previsione, di cui all'art. 6, dodicesimo comma, del citato D.L. n. 338 del 1989, di un obbligo del datore di lavoro di comunicare all'INPS il contratto collettivo nazionale che egli applica, e dalla previsione, di cui all'undicesimo comma dello stesso articolo, di una possibile sospensione delle condizioni di cui all'art.1 per le imprese operanti nel Mezzogiorno, ove a livello provinciale siano stipulati accordi di graduale riallineamento dei trattamenti retributivi a quelli previsti dai contratti nazionali di lavoro, sicché per tali imprese (come confermato dalla interpretazione autentica di detta disposizione, fornita dall'art. 5 legge n. 608 del 1996) la retribuzione di riferimento per la determinazione dei contributi è quella fissata dai suddetti accordi di adeguamento alla contrattazione nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)