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Sez. 2, Sentenza n. 1428 del 10/05/1968 (Rv. 333067 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE - SANZIONI CIVILI - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333067-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE - SANZIONI CIVILI - FUNZIONE.*

La somma aggiuntiva dovuta a titolo di sanzione civile da coloro che non provvedono al pagamento dei contributi previdenziali entro il termine stabilito ha la duplice funzione di rafforzare la obbligazione principale dei contributi e di risarcire in misura predeterminata dalla legge, con presunzione juris et de jure, il danno cagionato dall'inadempimento all' istituto assicuratore. Tale sanzione da luogo ad una obbligazione accessoria, che si trova in rapporto di subordinazione e di dipendenza con la obbligazione principale avente per oggetto il pagamento dei contributi obbligazione accessoria esplicitamente posta dalla legge e preventivamente determinata nell'ammontare della prestazione. (Conf. 25-66, massima n. 320059 V. 1289-67, massima n.327837).*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)