Sez. 2, Sentenza n. 25 del 03/01/1966 (Rv. 320059 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE - SANZIONI CIVILI - - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - EFFETTI.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE - SANZIONI CIVILI - - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - EFFETTI.*
In tema di previdenza e assistenza obbligatoria, la somma aggiuntiva che il datore di lavoro e tenuto a versare, in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, costituisce una sanzione di natura civile, che si profila come una conseguenza automatica dello inadempimento o del ritardo, con la duplice funzione di rafforzare la obbligazione principale e di risarcire, in misura predeterminata dalla legge con presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore. Tale sanzione da luogo ad un, obbligazione accessoria, che si trova in rapporto di subordinazione e di dipendenza con l'obbligazione principale avente per oggetto il pagamento dei contributi, con la conseguenza che, una volta prescritti questi ultimi, non puo farsi piu luogo all'applicazione della predetta sanzione civile, per Mancanza del suo presupposto. Il debito della somma aggiuntiva, prevista quale conseguenza della mora nel pagamento dei contributi assicurativi, di cui al d.P.R. 30 maggio 1955, n.797 e alla l.4 aprile 1952, n.218, sorge in funzione e nel momento dello inadempimento, vale a dire alla scadenza del termine di pagamento dei contributi e va ad incrementare il credito dell'istituto assicuratore per un importo eguale a quello dei contributi omessi a parte la facolta dell'istituto di rinunciarvi, per pretendere soltanto la corresponsione degli interessi moratori. Pertanto i pagamenti effettuati dal debitore moroso successivamente all'inadempienza, non influiscono sull'ammontare della somma aggiuntiva, ne hanno il potere di ridurre la iniziale sua Determinazione, ma vanno semplicemente detratti dal totale del credito dell'istituto, rappresentato dal doppio dei contributi omessi. *
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)