Sez. L, Sentenza n. 769 del 20/03/1974 (Rv. 368626 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - SOMMA AGGIUNTIVA - INTERESSI DI MORA - SCELTA DISCREZIONALE DELL'ENTE ASSICURATORE - OBBLIGO ALTERNATIVO DEL DATORE DI LAVORO - NATURA ACCESSORIA - CONDANNA AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI OMESSI - REIEZIONE DELLA DOMANDA PER LA SOMMA AGGIUNTIVA - PRECLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - SOMMA AGGIUNTIVA - INTERESSI DI MORA - SCELTA DISCREZIONALE DELL'ENTE ASSICURATORE - OBBLIGO ALTERNATIVO DEL DATORE DI LAVORO - NATURA ACCESSORIA - CONDANNA AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI OMESSI - REIEZIONE DELLA DOMANDA PER LA SOMMA AGGIUNTIVA - PRECLUSIONE.*
In caso di omesso o tardivo pagamento di contributi previdenziali, il datore di lavoro e tenuto, alternativamente, al pagamento di una somma aggiuntiva pari a quella dei contributi dovuti (art 111 RDL 4 ottobre 1935 n 1827 ed art 82 tu 30 maggio 1955 n 797) o al pagamento degli interessi di mora nella misura legale (art 53 RDL n 1827 del 1935 ed art 53 tu n 797 del 1955), secondo la scelta spettante discrezionalmente all'ente pubblico assicuratore. Entrambe le obbligazioni hanno natura accessoria rispetto a quella di pagamento dei contributi e sorgono, pertanto, concretamente, una volta fatta dall' istituto la scelta discrezionale di cui sopra, come conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale e nel momento di esso, cioe alla scadenza del termine fissato per il pagamento dei contributi. Dato tale carattere di accessorieta, il giudice, dopo avere affermato in concreto l'Obbligo di corrispondere i contributi in relazione ad un determinato rapporto assicurativo ed avere emesso condanna del datore di lavoro al pagamento di tali contributi non pagati nel termine, non puo rigettare la domanda dell'istituto assicuratore relativa al pagamento della somma aggiuntiva, affrontando, in ordine a questa, indagini sulla imputabilita dell'inadempimento, come se si trattasse di un'obbligazione autonoma. (V 179'72, mass n 355962; 2173'70, mass n 348322; (V 3264'69, mass n 343286; 1428'68, mass n 333067; 2064'65).*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 53 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 art. 53, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)