Sez. L, Sentenza n. 765 del 20/03/1974 (Rv. 368621 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCANZA - RISARCIMENTO DEL DANNO DEL LAVORATORE - MISURA - LIMITI - EVENTUALI GUADAGNI DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCANZA - RISARCIMENTO DEL DANNO DEL LAVORATORE - MISURA - LIMITI - EVENTUALI GUADAGNI DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO.*
Nel caso di risoluzione anticipata di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ad opera del datore di lavoro, non sorretta da giusta causa, il risarcimento dovuto al lavoratore deve corrispondere alla retribuzione complessiva che questi avrebbe percepito sino alla scadenza del contratto; e, onde evitare il concorso di due cause lucrative, spetta al datore di lavoro provare la sussistenza dei lucri eventualmente realizzati dal lavoratore dopo la risoluzione del rapporto e fino alla scadenza originariamente prevista ovvero della negligenza di costui nella ricerca di un nuovo impiego. (V 72'70, mass n 344748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)