diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2188 del 20/07/1974 (Rv. 370556 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SENZA GIUSTA CAUSA - RAPPORTO A TERMINE - RISARCIMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE - MISURA - RETRIBUZIONE FINO ALLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO - LIMITI - PROVENTI PROCURATI O PROCURABILI DAL LAVORATORE CON ALTRA OCCUPAZIONE - DETRAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370556-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SENZA GIUSTA CAUSA - RAPPORTO A TERMINE - RISARCIMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE - MISURA - RETRIBUZIONE FINO ALLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO - LIMITI - PROVENTI PROCURATI O PROCURABILI DAL LAVORATORE CON ALTRA OCCUPAZIONE - DETRAZIONE - NECESSITA.*

La risoluzione ante tempus da parte del datore di lavoro del rapporto a termine importa l'Obbligo di pagare al dipendente, a titolo di danni, le retribuzioni che costui avrebbe avuto diritto di percepire fino alla cessazione normale del contratto, detratti quei proventi che il datore di lavoro provi che il lavoratore si e procurati o si sarebbe potuti procurare dopo l'avvenuto suo licenziamento, attraverso un'altra occupazione che abbia trovato e avrebbe potuto trovare con l'uso dell'ordinaria diligenza. (Conf 72'70, mass n 344748; 427'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)