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Sez. L, Sentenza n. 5525 del 19/05/1995 (Rv. 492353 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Interessi legali - Computo sull'importo originario del credito e non su quello rivalutato - Necessità - Assimilabilità dei crediti di lavoro ai crediti di valore - Esclusione - Principio di rivalutazione degli interessi - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492353-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Gli interessi legali che, ai sensi del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., il giudice deve determinare sulle somme dovute per crediti di lavoro si computano sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione o sulle somme via via rivalutate, restando al riguardo ininfluente l'assimilabilità di detti crediti, sotto il profilo della rivalutabilità, ai crediti di valore, poiché, indipendentemente dalla diversa funzione della rivalutazione monetaria nelle due ipotesi (risarcimento del danno per i crediti di lavoro, determinazione dell'equivalente monetario per i crediti di valore), un principio di rivalutazione degli interessi non è deducibile, neppure in riferimento ai debiti di valore, dalla disciplina del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione (principio affermato in tema di ritardato pagamento dell'indennità premio di servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)