Sez. 5, Sentenza n. 16745 del 16/07/2010 (Rv. 614539 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Giudizio con pluralità di parti - Litisconsorzio facoltativo - Soggetto estraneo al rapporto sostanziale definito dalla sentenza - Solidarietà con le altre parti ai fini del pagamento dell'imposta - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di chiamata in causa e successiva rinuncia della domanda dell'attore verso il soggetto convenuto.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte all'unico procedimento, poiché in tale ipotesi - diversamente dal litisconsorzio necessario - pur nell'identità delle questioni, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole "causae petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte. Pertanto, poiché l'imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)