diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 16891 del 21/07/2009 (Rv. 609237 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Giudizio con pluralità di parti - Litisconsorzio facoltativo - Soggetto estraneo al rapporto sostanziale definito dalla sentenza - Solidarietà con le altre parti ai fini del pagamento dell'imposta - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di chiamata in causa e successiva rinuncia della domanda dell'attore verso il soggetto convenuto.
Stato
decisa il 2009-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609237-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento unico, essendo oggetto dell'imposta, quale indice di capacità contributiva, non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale cui essa inerisce, con la conseguenza che il vincolo di solidarietà resta escluso nei confronti dei soggetti estranei a detto rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in riferimento alla sentenza emessa in un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un creditore nei confronti di un fideiussore, e nel quale quest'ultimo aveva chiamato in garanzia il debitore principale, aveva rilevato che in corso di causa era intervenuto un accordo tra il creditore ed il fideiussore, e che il giudizio era proseguito per la definizione del solo rapporto di garanzia, escludendo quindi che il creditore fosse solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta di registro).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)