Sez. L, Sentenza n. 3857 del 22/02/2006 (Rv. 588327 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi - Presupposti - Effettivo incremento occupazionale - Mancata coincidenza del personale neo assunto con quello preesistente - Onere della prova - A carico dell'azienda richiedente.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18, comma quarto, d.l. n. 918 del 1968 (nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 1089 del 1968) e successive modificazioni e integrazioni, costituisce presupposto necessario il verificarsi di un incremento nell'occupazione aziendale, costituito da un elemento positivo - l'aumento dei dipendenti - che reca in sé anche un elemento negativo, consistente nella non identità dei nuovi dipendenti con quelli preesistenti. Quest'ultimo dato è parte integrante del fatto costitutivo del diritto, e pertanto, ex art. 2697 cod. civ., la prova di tale aspetto negativo (peraltro agevolmente dimostrabile) è a carico di colui che invoca il diritto allo sgravio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)