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Sez. L, Sentenza n. 7695 del 16/05/2003 (Rv. 563207 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi - Presupposti - Verifica dell'effettivo incremento occupazionale - Riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo - Necessità - Conseguenze - Società di nuova costituzione - Applicabilità degli sgravi - Condizioni - Società costituita ed operante in una determinata regione - Cessazione dell'attività con licenziamento del personale impiegato - Trasferimento della sede della società nel Mezzogiorno e ripresa dell'attività con dotazione di nuovi impianti e macchinari e nuovo personale - Sgravi contributivi - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563207-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18, comma quarto, D.L. n. 918 del 1968 (nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 1089 del 1968), dall'art. 1, comma primo, D.L. n. 429 del 1971 (convertito nella legge n. 589 del 1991) e dall'art. 14 della legge n. 183 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere compiuta con riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'altra preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa. Pertanto i benefici di cui si tratta non possono essere esclusi nella ipotesi in cui una società, costituita e operante in una determinata regione, cessi completamente la propria attività in quella regione licenziando il personale impiegato, trasferisca la propria sede nel Mezzogiorno e qui riprenda l'attività dotandosi di nuovi impianti e macchinari ed assumendo nuovo personale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)