Sez. 5, Sentenza n. 43178 del 04/10/2012 Ud. (dep. 08/11/2012) Rv. 253788 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - IN GENERE | Decadenza dalla prova per omessa citazione dei testimoni e consulenti - Ipotesi ricomprese.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - IN GENERE
Nel procedimento avanti al giudice di pace, la decadenza dalla prova per la parte che abbia omesso di citare i propri testimoni e consulenti tecnici consegue, oltre che nel caso di effettiva omissione della citazione, anche ove l'incombente sia adempiuto in forme tali da rivelare l'intenzione solo apparente di farvi fronte, come ad esempio nel caso di invio delle lettere di citazione in tempo non più utile per garantire la partecipazione dei soggetti citati all'udienza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)