Sez. 4, Sentenza n. 26775 del 26/05/2006 Ud. (dep. 28/07/2006) Rv. 234579 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - IN GENERE | Mancata comparizione del testimone regolarmente citato - Provvedimenti adottabili - Revoca della ammissione della testimonianza - Illegittimità - Applicabilità anche al processo davanti al giudice di pace - Fattispecie.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - IN GENERE
In tema di prova testimoniale, la mancata comparizione del teste, non riconducibile a inerzia della parte onerata della citazione, non può comportare di per sé il potere del giudice di revocare l'ammissione della testimonianza, trattandosi di provvedimento subordinato ad altri e diversi presupposti previsti dalla legge. (Nella specie, la Corte ha rilevato l'illegittimità del provvedimento con il quale il giudice di pace, pur avendo accertata la ritualità della notificazione della citazione dei testimoni, aveva dichiarato la parte decaduta dalla relativa prova per la mancata presentazione in udienza di tali testimoni).
Riferimenti normativi: Legge 28/08/2000 num. 274 art. 29 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)