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Sez. 5, Sentenza n. 38669 del 28/04/2005 Ud. (dep. 21/10/2005) Rv. 232561 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - IN GENERE | Omessa citazione dei testi alla prima udienza di comparizione - Decadenza dalla prova - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232561-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - IN GENERE

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice di pace, alla prima udienza di comparizione, dichiari l'imputato, che non ha citato i testi indicati nella lista ritualmente depositata, decaduto dalla prova testimoniale, in quanto, alla luce della generale previsione di cui all'art. 468, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., applicabili anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il giudice può autorizzare, con apposito decreto in calce alla lista depositata, la citazione dei testi, ma detto provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova che segue alla cognizione dei fatti in sede di udienza dibattimentale nonché alla valutazione di pertinenza e rilevanza della prova richiesta. Ne deriva che, a seguito di tale preventiva autorizzazione, la parte ha una mera facoltà di provvedere alla citazione dei testi e non un onere processuale dal cui inadempimento deve conseguire la sanzione processuale della decadenza, con l'ulteriore conseguenza che, se la parte non ha provveduto alla citazione dei testi, il giudice di pace autorizza nuovamente la citazione per un'udienza successiva e solo in tale udienza, in caso di colpevole omissione, può dichiarare la parte decaduta dalla prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)