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Sez. 3, Sentenza n. 2320 del 09/08/1973 (Rv. 365635 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - ISTANZA DELLA PARTE INTERESSATA - NECESSITA - SEPARAZIONE DISPOSTA IN MANCANZA DI TALE ISTANZA - VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365635-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - ISTANZA DELLA PARTE INTERESSATA - NECESSITA - SEPARAZIONE DISPOSTA IN MANCANZA DI TALE ISTANZA - VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*

L'Esercizio del potere conferito al giudice dall'art 278 cod proc civ di pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione, e subordinato all'istanza della parte interessata; tuttavia l'inosservanza di tale prescrizione, dettata nell'esclusivo interesse della parte alla quale si e voluto rimettere la valutazione circa la convenienza del frazionamento della decisione, non comporta la violazione di principi di ordine pubblico e non incide sulla realizzazione delle finalita essenziali del processo, le quali finalita non sono compromesse dalla scissione, sia pure irregolarmente disposta, del processo in due fasi, dalla quale non possono risultare vulnerati i principi fondamentali del sistema processuale ne pregiudicati i diritti della difesa. (Conf 706/71 mass n 350488).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)