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Sez. 3, Sentenza n. 11429 del 20/12/1996 (Rv. 501462 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Riapertura dei termini dell'impugnazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501462-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Il disposto dell'art. 288 ult. comma cod. proc. civ., secondo cui le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, riguarda soltanto l'ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione e non già quando l'errore stesso, consistendo una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa agevolmente essere eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza. In tale ultima ipotesi, quindi, un'eventuale correzione dell'errore non vale a riaprire i termini dell'impugnazione (nella specie, nel dispositivo della sentenza era stata omessa l'indicazione del nome di una delle parti. La S.C. ha ritenuto che tale errore non incidesse sulla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e, quindi anche se corretto, non riaprisse i termini dell'impugnazione che nel frattempo erano decorsi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)