Sez. 2, Sentenza n. 715 del 14/03/1974 (Rv. 368561 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE, POZZI, FOSSE E TUBI - APPARTAMENTI DI PROPRIETA ESCLUSIVA - APPLICABILITA - MURI CONDOMINIALI - ESCLUSIONE - OPERE A DISTANZA MINIMA DAL MURO - ACCERTAMENTO DELLA DANNOSITA - NECESSITA - DISCIPLINA - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - RELATIVA NORMATIVA - OSSERVANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE, POZZI, FOSSE E TUBI - APPARTAMENTI DI PROPRIETA ESCLUSIVA - APPLICABILITA - MURI CONDOMINIALI - ESCLUSIONE - OPERE A DISTANZA MINIMA DAL MURO - ACCERTAMENTO DELLA DANNOSITA - NECESSITA - DISCIPLINA - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - RELATIVA NORMATIVA - OSSERVANZA.*
La norma dell'art 889 cod civ (distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi), in quanto concerne i rapporti 'di vicinatò, puo trovare applicazione, nell'ipotesi di edifici in condominio, solo con riguardo alle singole unita immobiliari di proprieta esclusiva di ciascuno dei condomini. Un problema di distanze non puo mai sorgere con riferimento ad uno dei muri comuni dell'edificio, perche lo stesso art 889 cod civ esclude espressamente che l'Obbligo delle distanze concerna i muri che separano due proprieta distinte. Di conseguenza, per le opere che siano state costruite a distanza minima da un muro condominiale, puo sorgere solo un problema di attitudine a provocare un danno che, da una parte richiede l'accertamento, in concreto, di questa attitudine (mentre nell'ipotesi di cui all'art 889 cod civ la pericolosita e presunta in via assoluta, senza la possibilita di provare il contrario) e, dall'altra, trova la sua disciplina nella norma dell'art 1102 cod civ, che concerna l'uso delle cose comuni da parte dei singoli condomini. (V 698'73, mass n 362875; 947'70, mass n 346394).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)