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Sez. 2, Sentenza n. 2570 del 01/07/1975 (Rv. 376510 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - COMPATIBILITA DELLE RELATIVE NORMATIVE - LIMITI - FATTISPECIE (TUBI E RADIATORI DI TERMOSIFONE; POSA IN OPERA IN APPARTAMENTO SITO IN EDIFICIO CONDOMINIALE).*
Stato
decisa il 1975-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376510-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - COMPATIBILITA DELLE RELATIVE NORMATIVE - LIMITI - FATTISPECIE (TUBI E RADIATORI DI TERMOSIFONE; POSA IN OPERA IN APPARTAMENTO SITO IN EDIFICIO CONDOMINIALE).*

Nel condominio, quando si tratti di rapporti tra le singole unita divise, le norme del codice civile sui rapporti di vicinato possono applicarsi solo nei limiti della compatibilita con quelle del regime condominiale, e la valutazione di compatibilita dev'essere effettuata dal giudice del merito con riferimento alla concreta possibilita di rispettare le distanze legali, data la struttura dell'edificio comune e lo stato dei luoghi. (nella specie, trattavasi di stabilire se la posa in opera di tubi e radiatori di termosifone in un appartamento fosse possibile con l'osservanza delle distanze di cui all'art 889 cod civ rispetto all'appartamento sottostante). (V 715/74, mass n 368561; 698/73, mass n 362875).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)