Sez. 2, Sentenza n. 3405 del 07/07/1978 (Rv. 392850 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - PER SCAVI - FOSSI - PER TUBI - IN GENERE - DISCIPLINA - APPLICABILITA IN MATERIA DI CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDIZIONI - DISTANZA DI UN TUBO, O POZZO, O FOSSA O CISTERNA, COSTRUITO DAL SINGOLO CONDOMINO, RISPETTO ALLE SINGOLE UNITA DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI CIASCUNO DEGLI ALTRI CONDOMINI - DISCIPLINA EX ART 889 COD CIV - APPLICABILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - PER SCAVI - FOSSI - PER TUBI - IN GENERE - DISCIPLINA - APPLICABILITA IN MATERIA DI CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDIZIONI - DISTANZA DI UN TUBO, O POZZO, O FOSSA O CISTERNA, COSTRUITO DAL SINGOLO CONDOMINO, RISPETTO ALLE SINGOLE UNITA DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI CIASCUNO DEGLI ALTRI CONDOMINI - DISCIPLINA EX ART 889 COD CIV - APPLICABILITA.*
Le norme sulle distanze legali sono applicabili in materia di condominio negli edifici qualora uno dei condomini, utilizzando una parte comune a vantaggio della sua proprieta esclusiva, sia pure nei limiti di cui all'art 1102 cod civ, incorra nella violazione dei diritti di un altro condomino sull'immobile di sua esclusiva proprieta, facente parte dell'edificio comune sempreche la loro osservanza sia incompatibile con l'Esercizio dei diritti dei condomini sulle parti comuni. Da cio consegue che la norma dell'art 889 cod civ (distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi), puo trovare applicazione solo con riguardo alla distanza di un tubo (o pozzo, o fossa, o cisterna), costruito dal singolo condomino, rispetto alle singole unita di proprieta esclusiva di ciascuno degli altri condomini, salvo l'anzidetta incompatibilita, e non anche con riguardo alla distanza rispetto alle parti comuni dell'edificio. (V 3757/74, mass n 372263; (V 715/74, mass n 368561).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)