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Sez. 4 - , Sentenza n. 17787 del 15/04/2021 Cc. (dep. 07/05/2021) Rv. 281167 - 01

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Disciplina emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da Covid-19 – Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare – Condizioni – Contestuale effettiva sospensione dei termini procedurali – Necessità.
Stato
decisa il 2021-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281167-01

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n.18, non opera indiscriminatamente in tutti i procedimenti, ma solo in quelli nei quali siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti e vi sia stata una contestuale sospensione di tali termini, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 83.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)