Sez. 4, Sentenza n. 37971 del 21/10/2025 Cc. (dep. 21/11/2025) Rv. 288857-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Domanda - Termine biennale previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. - Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione nel periodo feriale - Operatività - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine biennale, ex art. 315, comma 1, cod. proc. pen., per la presentazione della domanda è soggetto sia alla sospensione introdotta dalla
disciplina prevista per il contenimento della pandemia da Covid-19, di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogata dall'art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sia alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, stabilita dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, trattandosi di termine di decadenza fissato per l'atto introduttivo del giudizio, in ipotesi nella quale la proposizione della domanda costituisce l'unico rimedio per il riconoscimento del diritto all'indennizzo.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. C), Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 com. 1 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)