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Sez. U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 Ud. (dep. 10/02/2021) Rv. 280432 - 02

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 - Computo - Criteri.
Stato
decisa il 2020-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280432-02

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/03/2020 num. 11, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 159 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)