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Sez. 1, Sentenza n. 16553 del 14/07/2010 (Rv. 614078 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nomina di un avvocato al minore - Necessità - Potere di nomina - Rappresentante legale del minore - Nomina di tutore avvocato - Rappresentanza e difesa personale ex art. 86 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614078-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di adozione compete esclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di un avvocato per la difesa tecnica; tuttavia, qualora venga nominato, quale tutore, un avvocato, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., egli può stare in giudizio personalmente, senza patrocinio di altro difensore, in rappresentanza del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 321, Cod. Civ. art. 357, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 8, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)