Sez. 3, Sentenza n. 4155 del 26/04/1999 (Rv. 525760 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Obbligazione dell'assicuratore - Natura - Debito di valuta - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1224 cod. civ..
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato ha natura di debito di valuta. Ne consegue che il colposo ritardo nell'adempimento della suddetta obbligazione, per l'ingiustificato superamento dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, genera l'accessoria e coordinata obbligazione dell'assicuratore di prestazione degli interessi di cui all'art. 1224, comma primo cod. civ. ed, eventualmente, del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ., anche oltre i limiti del massimale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)