Sez. 2, Sentenza n. 286 del 23/05/1986 Ud. (dep. 16/01/1987) Rv. 174818 - 01
ARMI - IN GENERE - ARMI GIOCATTOLO - NORMATIVA APPLICABILE - DESTINATARI - FABBRICANTI DELLE ARMI GIOCATTOLO - FONDAMENTO - CONDOTTA TIPICA DEL REATO - SOGGETTO ESCLUSIVO DELLA CONDOTTA.*
ARMI - IN GENERE - ARMI GIOCATTOLO - NORMATIVA APPLICABILE - DESTINATARI - FABBRICANTI DELLE ARMI GIOCATTOLO - FONDAMENTO - CONDOTTA TIPICA DEL REATO - SOGGETTO ESCLUSIVO DELLA CONDOTTA.*
In virtù della terminologia adoperata nell'art. 5 della legge n. 110 del 1975, commi primo, terzo, quarto la prescrizione di munire le armi - giocattolo di appariscenti tappi Rossi ha per destinatari esclusivamente i fabbricanti, in quanto, malgrado la sussistenza del pronome indefinito "chiunque", indicato per individuare il possibile soggetto attivo del delitto in pretesto, la condotta tipica del reato in parola è quella dell'inosservanza delle regole costruttive dettate e, fra queste, quella che esige l'opposizione del tappo: condotta che può essere posta in essere solo dal fabbricante e non può estrinsecarsi anche nel modificare o alterare le caratteristiche di fabbricazione dell'oggetto. (V mass n 173417; (V mass n 167430; (contra mass n 172337; (contra mass n 170756; (contra mass n 170193; (contra mass n 170169; (contra mass n 167894; (contra mass n 167893; (contra mass n 163480; (contra mass n 163479; (contra mass n 163478).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)