Sez. 6 - , Sentenza n. 10090 del 11/02/2021 Cc. (dep. 15/03/2021) Rv. 280721 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Rinuncia dell’indagato alla sospensione dei termini per il riesame - Effetti sull’appello proposto dal pubblico ministero avverso un provvedimento cautelare successivo - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la rinuncia alla sospensione dei termini di trattazione del procedimento di riesame ai sensi art. 83, comma 3, lett. b), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, non determina l'esclusione della sospensione del termine per proporre appello da parte del pubblico ministero avverso il diverso provvedimento di modifica della misura cautelare, trattandosi di un atto processuale distinto e successivo rispetto a quello impugnato dall'indagato, in ragione dell'autonomia dei procedimenti disciplinati dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)