Sez. 6 - , Sentenza n. 7266 del 03/12/2020 Cc. (dep. 24/02/2021) Rv. 280841 - 01
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Emergenza epidemiologica da Covid 19 - Sospensione dei termini processuali ex art. 83 del d.l. n. 17 del 2020 - Termine ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen.- Decorrenza dalla richiesta di trattazione - Ragioni.
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, il deposito della sola istanza di riesame, senza l'espressa richiesta di trattazione nel periodo emergenziale, comporta che i termini per la trasmissione degli atti di cui all'art.309, comma 5, cod.proc.pen. rimangano sospesi ed inizino a decorrere dalla successiva data in cui il soggetto detenuto ha chiesto la trattazione del procedimento ai sensi dell'art.83, comma 3, d.l. 17 marzo 2020, n.18, atteso che è solo da quel momento che sorge l'onere di definire il procedimento nel termine perentorio di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che i termini previsti dai commi 5 e 9 dell'art. 309, cod.proc.pen., benché autonomi, formano una sequenza procedimentale unitaria, contrassegnata da scansioni temporali inderogabili, sì da garantire che il controllo sui presupposti del provvedimento applicativo della cautela avvenga in tempi brevi e certi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)